Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su appartamento sito in Roma - Via Elio Chianesi n. 109, edificio U, scala B, interno A, piano S1, composto da un soggiorno su cui si apre la camera da letto, un piccolo angolo cottura ed un bagno con doccia per complessivi mq. 56,00.Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 869, part. 59, sub. 55, cat. A/2, rendita catastale euro 488,05.Confina: con androne condominiale, autorimessa condominiale, cortile interno condominiale e piazzale esterno condominiale, salvo altri.Situazione edilizia: il fabbricato di cui la porzione immobiliare è parte fu costruito con progetto n. 18980 del 1972, licenza edilizia n. 1794 del 6/12/1974 (dato rilevato dall'atto di compravendita ma non attestato da documenti in quanto la licenza edilizia secondo la nota informativa pervenuta dall'archivio è la seguente: A seguito della richiesta n° protocollo 154932 in data 29/07/2024 relativa al servizio Copia Licenza edilizia/Permesso di costruire del fascicolo n° protocollo 1974 / anno 1972 le comunichiamo che esso non è stato reperito. Note Ufficio: Il certificato di Licenza n. 1974/72 è stato annullato. È invece rilasciata l'agibilità n. 225 in data 22 giugno 1978. Secondo il progetto approvato l'abitazione era in origine un locale collocato al piano interrato dell'edificio quindi compreso nella volumetria assentita dal progetto; per detto locale, trasformato in abitazione, è stata presentata domanda di condono, per cambio d'uso, con protocollo 87206/1986 del Dipartimento XV del Comune di Roma ed ottenuta la concessione edilizia in sanatoria n. 9092 del 18/10/1996. E' stata richiesta all'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma la documentazione riguardante la predetta domanda di condono e si è ottenuto quanto segue:1) domanda di condono prot. 87206/1986;2) copia dei versamenti effettuati;3) relazione descrittiva dell'abuso a firma dell'Ing. xxxxxxxxxxxxx;4) fotografie dei luoghi;5) Elaborato grafico;6) denuncia di variazione catastale;7) concessione edilizia in sanatoria n. 9092 del 18/10/1996.Si osserva che la planimetria rappresentata nel grafico di progetto, così come la planimetria catastale depositata in data 01/01/1985 rappresenta una diversa distribuzione degli spazi interni (cfr. planimetria del 1985 e attuale), dalla visura storica catastale si evince che in data 18/04/2000 prot. n. B03647.1/2000 è stata presentata variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni per ristrutturazione, con deposito di nuova planimetria che corrisponde all'attuale stato dei luoghi, tuttavia oltre alla variazione della planimetria non si ha evidenza di pratiche edilizie attestanti i lavori di redistribuzione degli spazi, atti amministrativi non menzionati neppure nell'atto di compravendita. Si precisa che le variazioni interne eseguite presumibilmente tra il 1996 e il 2000, mediante la demolizione di una muratura e la costruzione di nuova muratura di tamponamento per la delimitazione dell'attuale camera da letto, dovessero essere assentite con una comunicazione ex articolo 26 (Legge 47/85 art. 26: opere interne non soggette a concessione nè ad autorizzazione, purché non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e non comportino modifiche della sagoma dell'edificio... norma vigente dal 23 Giugno 1985 al 31 Dicembre 2001). Si specifica quindi, sulla scorta della norma predetta, che, per opere di demolizione e ricostruzione di muratura non portante, come è difatti avvenuto nell'abitazione oggetto della presente procedura, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare era tenuto a presentare al Sindaco ovvero all'ufficio tecnico del Municipio competente, una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, la quale attestasse il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie vigenti e che le opere erano consentite dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Si annota tuttavia che, derivando l'appartamento da una domanda di condono, la superficie aero-illuminante delle tre finestre esistenti non è conforme ai regolamenti edilizi che richiedono aperture/finestre con area complessiva pari a 1/8 della superficie in pianta del vano. Non si è rintracciata l'esistenza di tali documenti, pertanto si ritiene che sia da presentare una CILA in sanatoria mediante la redazione del grafico ante operam, che raffiguri la planimetria datata e assentita con la concessione in sanatoria e grafico post operam con la planimetria attuale e attestazione della rispondenza dell'abitazione alle norme edilizie e igienico sanitarie vigenti. Come indicato non vi è corrispondenza tra la planimetria allegata alla concessione edilizia e la planimetria dei luoghi, corrispondente tuttavia alla planimetria catastale depositata in data 18/04/2000 prot. n. B03647.1/2000. Non essendosi rintracciata la presentazione della dichiarazione d'inizio lavori, ai sensi dell'articolo 26 della legge 47/85, si ritiene che si debba presentare CILA in sanatoria, come meglio specificato in perizia alla quale si rinvia per approfondimenti. Stato di occupazione: occupato da terzi senza titolo opponibile; l'ordine di liberazione verrà emesso al momento dell'emissione del decreto di trasferimento. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.
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